Statuto
STATUTO ASSOCIATIVO
IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
INGROSSIAMOCI APS
Art. 1 – Denominazione e sede
1. È costituita, l’associazione denominata: “ InGROSSIamoci Associazione di Promozione Sociale”, in breve“InGROSSIamoci Aps” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017. L’acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore.
2. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Milano, in via Monte Velino n.2, e la sua durata è illimitata. L’Associazione Genitori “Ingrossiamoci” è stata fondata nel Dicembre 2013 su iniziativa di un gruppo di genitori dietro una spinta iniziale da parte della preside dell’istituto Tommaso Grossi. La sua costituzione è stata motivata inizialmente dalla necessità di gestire in maniera trasparente alcuni fondi raccolti dai genitori durante le feste, ma fin da subito va oltre la semplice gestione finanziaria e si prefigge l’obiettivo di completare quella comunità educante che ruota intorno all’istituzione scuola creando una fitta rete di sinergie con l’istituto scolastico mantenendo i rispettivi ruoli e con lo sguardo rivolto anche al quartiere. Il nostro motto infatti fin dai primi giorni dalla nascita di ingrossiamoci si ispira ad un famoso proverbio africano ‘per far crescere un bambino serve un intero villaggio’ riflettendo quindi l’importanza della collaborazione e del sostegno reciproco nella crescita dei bambini che frequentano le nostre scuole. Le attività dell’associazione sono varie e coinvolgono diversi aspetti della vita scolastica e della comunità; si caratterizzano inizialmente per l ‘organizzazione di eventi ludico ricreativi come, ad esempio, le feste di fine anno e di Natale creando momenti di svago e socializzazione per gli studenti e le loro famiglie, per passare poi all’erogazione del fondo di solidarietà per gli alunni più bisognosi, al coordinamento di incontri di formazione dedicati ai genitori affrontando temi di interesse comune e promuovendo la partecipazione attiva fino ad arrivare al ‘bike to school’ per incoraggiare gli studenti ad utilizzare la bicicletta per recarsi a scuola promuovendo uno stile di vita attivo e sostenibile e alle più recenti vacanze di Carnevale sulla neve. offrendo esperienze uniche e divertenti.
4. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
Art. 2 – Finalità
1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende:
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supportare l’Istituto Comprensivo “Tommaso Grossi” di Milano nel completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dello studente nel rispetto dell’autonomia didattica della scuola e del benessere di tutti gli allievi;
sensibilizzare, formare e favorire l’aggregazione per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Tommaso Grossi” e le loro famiglie;
promuovere la comunicazione, la solidarietà, il confronto e lo scambio d’esperienze educative delle famiglie con il loro coinvolgimento attivo e consapevole alla vita della scuola;
stimolare la partecipazione della famiglia alla vita dell’Istituto;
sostenere le famiglie, specie quelle in difficoltà, nei bisogni primari e nel ruolo genitoriale;
favorire percorsi di integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali e delle loro famiglie;
promuovere un’educazione interculturale per favorire un reale arricchimento interetnico degli alunni e delle relative famiglie;
sensibilizzare alle tematiche ambientali ed ecologiste;
Art 3 – Attività di interesse generale
L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta’ educativa;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché’ le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
2. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’associazione si propone di:
organizzare momenti formativi, prevalentemente destinati alle famiglie;
realizzare iniziative e progetti che abbiano una ricaduta positiva sull’educazione e la crescita dei figli, o che siano di supporto ai genitori e al corpo docente, nello svolgimento dei rispettivi ruoli;
organizzare iniziative culturali, sociali, ludiche e ricreative;
collaborare alla gestione degli spazi della scuola e del territorio in cui è inserita;
promuovere l’accoglienza delle famiglie che iniziano a frequentare la scuola;
realizzare iniziative di solidarietà per consentire la partecipazione all’attività scolastica agli alunni e alle famiglie con difficoltà socio/economiche;
realizzare attività di sensibilizzazione degli alunni su tematiche ambientali per promuovere uno stile di vita sostenibile e compatibile con l’ambiente;
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte principalmente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
4. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Art. 4 – Attività diverse
1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivol’individuazione di dettaglio di tali attività.
Art. 5 – Raccolta fondi
1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 6 – Ammissione
1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento condividendone lo spirito e gli ideali.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero totale degli associati.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. I soci dell’associazione sono i soci ammessi secondo quanto previsto dal presente Statuto.
6. Sono soci dell’Associazione le persone, fisiche e giuridiche, che facendone domanda, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo, o da apposito delegato dello stesso, in quanto condividono i valori gli scopi dell’Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.
7. L’ammissione di nuovi associati è prevista su domanda dell’interessato. Competente a decidere è il Consiglio Direttivo, o apposito delegato dallo Stesso, il quale annoterà nel libro degli associati il nuovo iscritto. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivodovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all’interessato.
8. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art. 7 – Diritti e doveri dei soci
1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata al momento della presentazione della domanda di iscrizione quale nuovo socio o entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
di partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa, di esprimere il proprio voto in Assemblea e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
di recedere in qualsiasi momento.
Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal consiglio direttivo.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento degli scopi dell’associazione;
versare la quota associativa nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Perdita della qualifica di socio
1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa. L’esclusione viene inoltre deliberata a seguito del mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. La perdita di qualifica di associato, per recesso ed esclusione, è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli Associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
6. L’Assemblea dopo aver ascoltato gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato, se delibera in tal senso, impone al Consiglio Direttivo a rivederne l’esclusione.
Art. 9 – Attività di volontariato
1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario, ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate.
Art. 10 – Organi sociali
1. Gli organi dell’associazione sono:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Art. 11 – Assemblea
1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che risultano iscritti a libro soci al momento dell’Assemblea e che risultano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Art. 12 – Competenze dell’Assemblea
1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
eleggere e revocare, se previsti, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approvare il programma di attività e il bilancio preventivo per l’anno successivo;
approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione e di esclusione degli associati, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;
ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
deliberare sulle modificazioni dello statuto;
deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante affissione della convocazione presso la sede sociale e invio di comunicazione scritta dell’avviso di convocazione tramite all’indirizzo e-mail comunicato all’associazione in sede di domanda di iscrizione o altre modalità quali lettere, telefax o comunicazioni telematiche.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
Art. 14 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.
3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
6. L’Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.
7. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
8. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea vincolano tutti i soci.
Art. 15 – Consiglio Direttivo
1. . Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 5 (cinque) a 11 (undici) ma comunque dispari, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere soci dell’Associazione. Tre membri eletti devono necessariamente essere scelti tra i soci dell’Associazione che esercitano la responsabilità genitoriale di alunni, che – al momento dell’Assemblea – risultano iscritti all’Istituto Comprensivo “Tommaso Grossi” di Milano.
2. I membri del Consiglio Direttivo devono possedere, per tutto il proprio mandato salvo decadenza della carica, i requisiti di onorabilità e professionalità, l’assenza di conflitti di interesse e l’indipendenza di giudizio, oltre che un’adeguatezza complessiva compresa la disponibilità del tempo da dedicare alla propria carica. Non può rivestire comunque la carica di membro del Consiglio Direttivo l’interdetto, l’inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Art. 16 – Competenze del consiglio direttivo
1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
redigere il bilancio consuntivo e preventivo con il programma delle attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
nominare al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente, nominare il Segretario e il Tesoriere dell’Associazione, anche non fra i suoi membri se opportuno, ampliandone se necessario i poteri rispetto a quanto indicato nello Statuto;
decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;
decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare ed i modi e i tempi di versamento;
deliberare la convocazione dell’Assemblea;
decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
3. Il Segretario, se nominato, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e nel caso svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente
4. Il Consiglio Direttivo può istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
Art. 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
La convocazione è fatta mediante lettera o mail o comunicazione tramite mezzi telematici, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le votazioni si effettuano con voto palese.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
La carica di Consigliere si perde per: dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione; sopraggiunte cause di incompatibilità; perdita della qualità di associato.
Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivose composto da un minimo di cinque membri rimane in carica sino a naturale scadenza.
Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
Al momento della nomina del Consiglio Direttivo viene stabilità la prima convocazione per procedere all’attribuzione delle cariche; la presenza del Consigliere alla prima convocazione del Consiglio Direttivo costituisce accettazione della carica stessa di Consigliere.
Art. 18 – Il Presidente
1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione;
in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art. 19 – Il Vicepresidente, il segretario e il tesoriere
1. Il Vicepresidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e si sostituisce a quest’ultimo in caso di sua assenza o in caso di temporaneo impedimento.
2. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, è responsabile della tenuta di tutti i libri sociali garantendone libera visione all’associato che lo richieda.
3. Il tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione e della tenuta della contabilità, inoltre cura la redazione de bilancio consuntivo e preventivo.
Art. 20 – Libri sociali
1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
il libro degli associati;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.
2. I libri di cui sopra sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.
3. I verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.
Art. 21 – Risorse economiche
1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:
quote sociali
contributi pubblici;
contributi privati;
donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
rendite patrimoniali;
rimborsi derivanti da convenzioni;
fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;
corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
altre entrate espressamente previste dalla legge;
eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
Art. 22 – Scritture contabili
1. Il Consiglio Direttivo, o il Tesoriere se nominato, gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
Art. 23 – Esercizio sociale
1. L’esercizio sociale inizia il 1° settembre di ogni anno per terminare il 31 agosto successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di novembre di ogni anno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di novembre di ogni anno.
Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili
1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 25 – Assicurazione dei volontari
1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L’associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Art. 26 – Devoluzione del patrimonio
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
Art. 27 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
Le disposizioni del presente Statuto, che l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.