Statuto

inGROSSIamoci

Associazione dei Genitori dell’Istituto Comprensivo “Tommaso Grossi” Milano

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

E’ costituita l’Associazione “inGROSSIamoci”, associazione tra le famiglie, i genitori e amici degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Tommaso Grossi” con sede legale in Milano, via Monte Velino, 2.

E’ regolata dagli agli artt. 36 e ss del codice civile

ARTICOLO 2 – IDENTITÁ

L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, aconfessionale e la sua struttura è democratica. 

Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e rispetta:

– i principi e i valori sanciti dalla Costituzione Italiana, dalle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell’Uomo e del Fanciullo.

– i diritti inviolabili della persona

– l’individuo nella sua specificità sociale e culturale

L’Associazione riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e rifiuta la violenza in ogni sua forma ed espressione.

ARTICOLO 3 – SCOPI

Gli scopi dell’Associazione sono:

 promuovere – per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Tommaso Grossi” e le loro famiglie – attività di sensibilizzazione, formazione e aggregazione attraverso iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative, nonché altre iniziative a scopo educativo e di incontro tra famiglie, studenti e scuola.

 promuovere la comunicazione, il confronto e lo scambio d’esperienze educative con il coinvolgimento attivo e consapevole alla vita della scuola delle famiglie

 Realizzare progetti proposti sia dalla scuola sia dall’Associazione stessa, con finalità educative, aggregative, solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dello studente nonché di sostegno alle famiglie ed al ruolo genitoriale.

 Perseguire il benessere di tutti gli allievi ed in particolare favorire percorsi di integrazione dei bambini con bisogni educativi speciali e delle loro famiglie.

 promuovere attività di educazione interculturale per un reale arricchimento interetnico.

 stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attraverso i quali può realizzarsi la partecipazione della famiglia alla vita dell’Istituto.

L’Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative a carattere prettamente didattico – disciplinare.

Le iniziative e le attività proposte dall’Associazione devono essere condivise e programmate con gli organismi scolastici dell’Istituto.

ARTICOLO 4 – SOCI

Sono soci fondatori le persone che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo.

Sono Soci Ordinari dell’Associazione tutti i genitori / tutori degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Tommaso Grossi” che facciano domanda di ammissione e che, dopo l’accettazione vogliano sostenere l’Associazione versando la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

I genitori/ tutori il cui figlio/a o i cui figli cessassero di essere alunni dell’Istituto Comprensivo “Tommaso Grossi”, perderanno la qualifica di Soci Ordinari ma potranno divenire – qualora lo desiderassero – Soci Sostenitori.

Sono Soci Sostenitori dell’Associazione tutti coloro che (maggiorenni), NON genitori / tutori degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Tommaso Grossi” (personale docente e non docente incluso ), facciano domanda di ammissione, e che, dopo l’accettazione vogliano sostenere l’Associazione versando la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo non accettare domanda di ammissione di un nuovo Socio. A fronte del rifiuto motivato di adesione all’Associazione espresso dal Consiglio Direttivo, il richiedente può ricorrere all’assemblea dei Soci, la cui decisione non può essere impugnata.

Tutti i soci, sono tenuti a versare la quota associativa; tale contributo a carico dei soci è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipazione e di voto durante l’assemblea dei Soci e possono eleggere ed essere eletti membri del Direttivo.

Per essere eletti membri del Direttivo i Soci possono essere proposti da altri Soci oppure autocandidarsi Soci Ordinari e Sostenitori sono tenuti ad :

– osservare il presente statuto, eventuali regolamenti interni, e le delibere adottate dagli organi associativi.

– mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione ed ispirato ai principi che la sostengono.

La qualifica di Socio si perde:

– per dimissioni volontarie

– per mancato versamento della quota associativa annua

– per decesso

– per esclusione a seguito di comportamento contrastante con gli scopi statutari o per persistente violazione degli obblighi statutari.

I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all’Assemblea che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata..

Tutti i Soci prestano la propria opera in forma volontaria, libera e gratuita per il perseguimento degli scopi dell’Associazione.

ARTICOLO 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E CARICHE ASSOCIATIVE

Gli organi dell’Associazione sono:

  l’Assemblea dei Soci

  il Consiglio Direttivo

Le cariche elettive sono:

 il Presidente

 il Vice-Presidente

 il Tesoriere

Solo i membri del Consiglio Direttivo possono accedere alle cariche elettive.

ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria è convocata per :

– decidere gli indirizzi programmatici dell’Associazione

– l’approvazione del rendiconto consuntivo

– l’approvazione del bilancio preventivo

– deliberare in merito al numero dei membri del Consiglio Direttivo

– eleggere i membri del Consiglio Direttivo tra i Soci Ordinari

Le delibere dell’Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei votanti presenti.

L’Assemblea Straordinaria è convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Associazione:

– per delibere relative alla modifica dello Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

– Per delibere relative allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci

In caso di votazione in parità, il voto del Presidente determina la maggioranza.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno in concomitanza della chiusura dell’esercizio finanziario come disposto nell’art.13 . Può essere convocata dal Presidente dell’Associazione, della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci .

L’avviso di convocazione dell’assemblea – contenente l’ordine del giorno – può essere dato mediante idonea pubblicità nei luoghi e nei modi in cui i Soci possono averne conoscenza (bacheca della scuola, sito internet, avviso cartaceo, e-mail…..) almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

In assemblea ciascun Socio può rappresentare per delega fino ad un massimo di due Soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Direttivo eletto tra i presenti.

Qualora nessuno dei membri del Direttivo fosse presente all’assemblea, i presenti eleggeranno un proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario dell’Assemblea e se lo ritiene necessario due scrutatori.

Per ogni convocazione dell’Assemblea dei Soci viene redatto un verbale che viene firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

I verbali delle Assemblee devono essere conservati e resi accessibili a tutti i Soci.

ARTICOLO 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è formato da 7 a 11 membri secondo quanto stabilito dall’Assemblea dei Soci in sede di elezione e nomina.

Il Consiglio Direttivo:

– definisce e realizza il programma dell’Associazione sulla base delle indicazioni deliberate dall’Assemblea dei Soci

– predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre annualmente all’approvazione dell’Assemblea dei Soci

– nomina ed elegge – tra i propri membri – a maggioranza di voti, il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente, il Tesoriere.

– provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci

– promuove la costituzione di gruppi o commissioni di lavoro tra Soci per lo studio e la realizzazione di particolari iniziative

– determina la quota associativa annuale. Per il primo anno la quota associativa viene fissata ad Euro 5.

– gestisce e amministra il patrimonio dell’Associazione

– delibera in merito ad eventuali contributi economici relativi alle iniziative promosse dall’Associazione

– delibera in merito all’esclusione di un Socio quando questo danneggia materialmente e moralmente l’Associazione, viola le norme statutarie e fomenta dissidi tra gli associati.

– tiene i rapporti con gli Organi dell’Istituto, con gli Enti Locali e con le varie Istituzioni del territorio.

– deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all’assemblea o ad altri organi.

Per la realizzazione di quanto previsto dal programma annuale dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può affidare alcune mansioni o incarichi a titolo gratuito anche a genitori non eletti al suo interno ma ritenuti idonei allo scopo e chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, a titolo consultivo, altri soci o più esperti in campo scientifico, culturale, politico, religioso, ecc.

Il Consiglio Direttivo e relativi membri elettivi restano in carica per due anni. Eccezion fatta per il primo Direttivo, e relative cariche elettive, nominato in sede di atto costitutivo che resterà in carica per un anno soltanto.

I membri del Consiglio Direttivo e le cariche elettive al suo interno sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio stesso.

L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all’ordine del giorno ed essere inviato almeno sette giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Direttivo eletto tra i presenti.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

In caso di parità, il voto del Presidente determina la maggioranza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o due membri del Direttivo (cariche elettive incluse) decadano dall’incarico, il Direttivo può provvedere autonomamente alla loro sostituzione mediante nomina collegiale. 

I nuovi membri così nominati rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Direttivo precedentemente nominato.

Nel caso decadano, per dimissioni o altra causa, 3 o più membri del Direttivo (cariche elettive incluse), l’Assemblea dei Soci deve provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Per ogni convocazione del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale che deve essere conservato e reso accessibile a tutti i Consiglieri.

ARTICOLO 8 – PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo; è il rappresentante legale dell’Associazione. Ha potere di firma e delega.

Per i conti correnti o postali / depositi bancari la firma del Presidente dovrà essere in abbinamento con quella del consigliere nominato Tesoriere.

Il presidente del Consiglio di Istituto Tommaso Grossi non può ricoprire contemporaneamente la carica di presidente dell’Associazione.

ARTICOLO 9 – VICE-PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato a rappresentare l’associazione o comunque ad adempiere atti di ordinaria o straordinaria amministrazione

ARTICOLO 10 – TESORIERE

Il Tesoriere redige il bilancio e tiene i conti di cassa, la cui giacenza, salvo per le piccole occorrenze, deve essere depositata su un conto corrente bancario o postale nonché la tenuta delle scritture contabili previste ai sensi di legge.

Il Tesoriere cura la tenuta e la gestione degli estratti conto con possibilità di interrogazione dei saldi.

ARTICOLO 11 – DURATA

La durata dell’Associazione è illimitata.

ARTICOLO 12 – RIMBORSI SPESE

Le prestazioni effettuate dai Soci e dai membri del Direttivo all’interno di attività e progetti promossi e realizzati dall’Associazione sono gratuite.

I rimborsi spese inerenti espressamente l’attività dell’Associazione devono essere debitamente documentate e autorizzati dai membri del Direttivo.

ARTICOLO 13 – FINANZIAMENTO

Il proventi dell’Associazione sono costituiti da:

 conferimenti iniziali dei Soci Fondatori

  quote associative

  erogazioni liberali dei Soci o terzi

 contributi, oblazioni, donazioni, lasciti, da parte di persone, privati, istituzioni pubbliche o private, associazioni, fondazioni, che condividendo gli scopi e le finalità dell’Associazione desiderano contribuire all’attività della stessa

  entrate derivanti da iniziative promozionali o manifestazioni finalizzate al proprio finanziamento.

 altre entrate compatibili con le finalità dell’Associazione

Durante la vita dell’Associazione non possono essere in alcun modo distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente ed esclusivamente investiti o destinati in attività statutariamente previste.

L’anno Sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° ottobre e terminano il 30 settembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro il mese di novembre di ogni anno.

ARTICOLO 14 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati, con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci convocati in Assemblea straordinaria con specifico ordine del giorno.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto all’Istituto o ad altra Associazione / Ente con finalità analoghe secondo le indicazioni dell’Assemblea dei Soci.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato letto e approvato dai Soci fondatori.

Albano Claudio ……………………………………………………………………..

Bani Valentina ……………………………………………………………………..

Brambilla Enrica ……………………………………………………………………..

Daffra Emanuela ……………………………………………………………………..

Di Martino Daniela ……………………………………………………………………..

Favero Marco ……………………………………………………………………..

Trotta Marzia ……………………………………………………………………..

Tufigno Michela ……………………………………………………………………..

Mistretta Teresa ……………………………………………………………………..

Scermino Andrea ……………………………………………………………………..

Serresi Roberta ……………………………………………………………………..

Ventura Anna ……………………………………………………………………..